CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA – CESSAZIONE DELL’ATTIVITà – OBBLIGO DI MANTENERE L’INDIRIZZO PEC
Il legislatore della riforma ha regolamentato la peculiare ipotesi di cessazione dell’attività in modo unitario, sia per l’imprenditore individuale che per quello collettivo, stabilendo che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno decorrente dalla cessazione dell’attività del debitore qualora l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla stessa, ovvero entro l’anno successivo (art. 33, comma
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