ICI: PER L’ALIQUOTA RIDOTTA L’IMMOBILE DEVE RISULTARE “DIMORA ABITUALE” PER ENTRAMBI I CONIUGI

ICI: PER L’ALIQUOTA RIDOTTA L’IMMOBILE DEVE RISULTARE “DIMORA ABITUALE” PER ENTRAMBI I CONIUGI

Con la sentenza n. 5314 del 22 febbraio 2019 la Corte di Cassazione Civile si è espressa in tema di ICI ed ha affermato che “ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall’art. 8 del d. lgs. n. 504/1992, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari”.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it

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