SE IL CONTRATTO PART-TIME è NULLO, IL RAPPORTO DI LAVORO DEVE CONSIDERARSI FULL-TIME
In caso di nullità del contratto part-time per difetto della forma scritta prevista ad substantíam dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, il rapporto di lavoro deve considerarsi come un ordinario rapporto full-time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata ad un orario a tempo pieno, previa messa in mora del datore di
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