VIA PEC LA RICHIESTA DI REVISIONE DELLE ISTANZE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

VIA PEC LA RICHIESTA DI REVISIONE DELLE ISTANZE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Con Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020 l’Agenzia Entrate ha reso noto che nei casi in cui la procedura per l’ottenimento del contributo a fondo perduto (art. 25 del decreto “Rilancio” – D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) si sia bloccata a seguito di indicazione di IBAN errato o nel caso sia avvenuto un accredito di importo inferiore rispetto a quello spettante o in altri casi, i consulenti e i contribuenti possono presentare un’istanza di autotutela via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di P.IVA).
L’istanza deve essere firmata, alternativamente:

dal soggetto richiedente, con firma digitale;
se il soggetto non dispone di firma digitale, l’istanza può essere sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità;
dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno, ma in questo caso in quest’ultimo caso, occorre anche allegare copia del documento d’identità del soggetto richiedente il contributo.