L’AMMINISTRATORE PAGA SE LA SOCIETà è SOLO INTERPOSTA

L’AMMINISTRATORE PAGA SE LA SOCIETà è SOLO INTERPOSTA

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21790 del 09.10.2020 ribadisce l’orientamento secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d. I. n. 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Tuttavia tale regola incontra un limite nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, potendo allora le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate.

In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente, in quanto detta norma intende regolamentare l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica (Sez.5 n.28331/ 2018; Sez.5 n.5924/2017; Sez.5 19716/2013). In sostanza viene enunciato il seguente principio di diritto: “la limitazione della responsabilità alla sola società con personalità giuridica, prescritta dal citato art.7, non opera quando la persona giuridica si pone come scudo in favore dell’autore materiale dell’illecito, che dalla violazione tragga vantaggio personale e diretto”.

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