IVA: LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE TRA CREDITO E DEBITI PREFALLIMENTARI
Non è violato il principio di neutralità perché le operazioni Iva maturate ante fallimento, avendo autonomia giuridica rispetto a quelle post fallimentari, non sono con queste compensabili. In materia tributaria è ammissibile la compensazione del credito Iva chiesto a rimborso dal curatore, a seguito del fallimento di una società (articolo 30, comma 2, del Dpr
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