IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALL’ASSISTENZA TECNICA NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALL’ASSISTENZA TECNICA NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto 5 agosto 2019, n. 106 che disciplina le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1 aprile 2020.
La domanda di iscrizione deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze e deve contenere:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;
b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente;
c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l’attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico;
d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell’iscrizione, indicando la data di conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, e i dati della relativa abilitazione se richiesta;
e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;
f) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni;
g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;
h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3;
i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it