L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 79 del 20 marzo 2019, ha chiarito che il “Credito d’imposta formazione 4.0” spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data di invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro competente, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato nell’istanza di interpello, entro il 31 dicembre 2018.
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Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it