RETRIBUZIONE INCENTIVANTE PERSONALE ISPETTIVO: IN TASSAZIONE SEPARATA SE IL RITARDO è DOVUTO A CAUSE GIURIDICHE
Gli emolumenti erogati in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sono da assoggettare a tassazione separata, se il ritardo non è derivato da cause dipendenti dalla volontà delle parti. Lo chiarisce l’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 408 del 16 giugno scorso. Se il ritardo nella corresponsione è dovuto ad una “causa giuridica”,
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