TURISMO DEL VINO – FISSATI I REQUISITI E GLI STANDARD MINIMI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITà ENOTURISTICA

TURISMO DEL VINO – FISSATI I REQUISITI E GLI STANDARD MINIMI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITà ENOTURISTICA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, il Decreto 12 marzo 2019, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha approvato l2 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”.
Con l’intento di valorizzare le potenzialità del turismo del vino, di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, il Ministero delle politiche agricole ha adottato le linee guida e gli indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l’esercizio dell’attività enoturistica, prevista ai commi dal 502 al 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Secondo quanto stabilito all’art. 1, comma 502 della L. n. 205/2017, con il termine «enoturismo» si intendono “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.
Coerentemente con questa definizione, sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo:
– le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine,
– le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
– le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
– le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard in questione (art. 1, comma 3).
L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del Codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del Codice civile e può essere esercitata, previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto in questione.
Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, il decreto – in vigore dal 16 aprile 2019 – prevede i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
sito o pagina web aziendale;
indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l”italiano;
esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
l’ attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purchè non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:

titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti;
dipendenti dell’azienda;
collaboratori esterni (art. 2, comma 1)

L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica.
Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione (art. 2, comma 2).
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni piu’ rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto.
Ferma l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto (art. 2, comma 4).
Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e mutifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie (art. 2, comma 5).
Il Ministero con apposito decreto potrà istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività enoturistica (art. 3).
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it