START-UP INNOVATIVE QUASI IDENTICHE – AMMESSA L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI ENTRAMBE – PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

START-UP INNOVATIVE QUASI IDENTICHE – AMMESSA L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI ENTRAMBE – PARERE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con parere del 1° luglio 2019, n. 170828, il Ministero dello sviluppo economico, in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio, fornisce chiarimenti in merito all’ammissibilità nella sezione speciale Start-up innovative, di due startup aventi identici soci, identica sede, denominazione quasi equivalente.
In particolare, entrambe le società, singolarmente, presentavano i requisiti, soggettivi e oggettivi, per l’iscrizione in sezione speciale ma, sulla base di una verifica generalizzata, intervenuta dopo la seconda iscrizione, la Camera di Commercio ha constatato che le società presentavano, oltre ad una denominazione evidentemente similare, le seguenti caratteristiche:
– sede legale presso lo stesso indirizzo;
– identico oggetto sociale;
– attività prevalente denunciata identica;
– presenza nella compagine sociale dell’altra start-up innovativa (e quindi stessi soci);
– presenza dello stesso soggetto come componente dell’organo amministrativo.
In assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, non può essere evidenziata una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi. D’altra parte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l’iscrizione dell’una rispetto all’altra.
Il Ministero evidenzia innanzi tutto che, al caso proposto, trova applicazione la disposizione dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), che così dispone: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.
Ne consegue, che in assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, non può essere evidenziata una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi.
D’altra parte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l’iscrizione dell’una rispetto all’altra.
Il Ministero ritiene, pertanto, che la Camera di Commercio debba raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese e, una volta acquisiti maggiori elementi, nel caso permangano dubbi, dovrebbe richiedere le autocertificazioni di possesso dei requisiti, in modo da sapere quale indicatore di innovatività è stato fatto valere, eventuali siti internet e presentation deck aziendali.
Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it