SGRAVI CONTRIBUTIVI  PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETà: ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETà: ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE

Con la Circolare n. 100 del 9 settembre l’Inps fornisce istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dal D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019.
Destinatarie della riduzione sono le sono:

le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, o del D.lgs n. 148/2015;
le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
CLICCA QUI per leggere la Circolare.

Fonte: https://www.inps.it