“SALDO E STRALCIO”: COSA FARE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA

“SALDO E STRALCIO”: COSA FARE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA

In caso di accoglimento della domanda di adesione al “Saldo e stralcio” l’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 ottobre, deve provvedere all’invio ai contribuenti di una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, insieme ai bollettini per il pagamento.
Il debito potrà essere estinto, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

35% con scadenza il 30 novembre 2019;
20% con scadenza il 31 marzo 2020;
15% con scadenza il 31 luglio 2020;
15% con scadenza il 31 marzo 2021;
il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso invece di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente, sempre entro il 31 ottobre, una “Comunicazione” nella quale viene specificato il motivo del mancato accoglimento della domanda.
Nell’ipotesi in cui, nella stessa domanda, siano ricompresi debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, il contribuente verrà informato dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 fornendo inoltre l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it