REGIME TRANSITORIO PER I MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS N. 116/2017

REGIME TRANSITORIO PER I MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS N. 116/2017

L’articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “modifiche al testo unico delle imposte sui redditi”, disciplina il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei compensi da corrispondere ai giudici di pace.
Con la Risposta n. 202 del 6 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme percepite per l’attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal sopra citato decreto e, di conseguenza, devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente “fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto” (15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR. Ciò comporta, peraltro, che, all’atto del pagamento di tali somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto IRPEF ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Le Entrate precisano inoltre che lo stesso giudice, incorrendo nella causa ostativa prevista dalla Legge di bilancio 2020 (per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro), non può applicare il regime forfettario alla propria attività di lavoro autonomo.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it