NON SUSSISTE OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I COMPONENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

NON SUSSISTE OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I COMPONENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

Con la sentenza n. 30428 del 21 novembre 2019 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito il principio, già precedentemente espresso, secondo il quale in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it