NOLEGGIO CON CONDUCENTE – LE OSSERVAZIONI DELL’AGCM IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLA L. N. 21/1992

NOLEGGIO CON CONDUCENTE – LE OSSERVAZIONI DELL’AGCM IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLA L. N. 21/1992

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° ottobre 2019, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in merito ad alcune norme della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), come modificata e/o integrata dall’art. 10-bis (“Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”) introdotto dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135.
Le osservazioni sono state pubblicate sul Bollettino n. 42, pubblicato il 21 ottobre 2019, pagg. 135 e ss. Le nuove norme, come modificate e/o integrate dal richiamato art. 10-bis – si legge nella segnalazione – dispongono una serie di obblighi che restringono sensibilmente l’operatività delle imprese di noleggio con conducente (NCC), quali in particolare:
– l’obbligo di avere la sede e la rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con la possibilità di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune autorizzante;
– l’obbligo della prenotazione del servizio presso la sede o la rimessa, anche servendosi di strumenti tecnologici;
– l’obbligo di iniziare e terminare ciascun servizio presso la rimessa.
– l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente che svolge il servizio di NCC di un foglio di servizio in formato elettronico, riportante: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del fruitore del servizio.
Inoltre, è prevista la possibilità per i Comuni di chiedere, per ogni singolo servizio svolto all’interno del territorio comunale o delle aree a traffico limitato, una comunicazione preventiva attestante il rispetto dei requisiti di legge e i dati relativi al singolo servizio e, eventualmente, di far pagare l’accesso a quanti svolgano il servizio di NCC al di fuori del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La nuova disciplina prevede poi una moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di NCC sull’intero territorio nazionale sino alla realizzazione di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese di taxi e di NCC, che dovrà essere istituito entro il 13 febbraio 2020.
Infine, l’attività degli operatori innovativi, vale a dire delle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e dell’offerta di servizi di mobilità non di linea, sarà disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’AGCM, in più occasioni (tra cui la segnalazione AS1354 del 1° marzo 2017; l’audizione alla Commissione trasporti della Camera del 16 gennaio 2019) ha formulato le proprie proposte per una riforma organica e complessiva dei servizi di mobilità non di linea che tenesse inopportuna considerazione le rilevanti innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute dal lato dell’offerta e facesse fronte alle esigenze di una domanda di servizi in forte crescita, che tende a non distinguere più tra servizi di piazza soggetti ad obblighi di servizio pubblico (taxi) e servizi su prenotazione a libero mercato (NCC), il tutto a beneficio dei consumatori finali.
Per quanto precede, l’Autorità ritiene necessaria una riforma organica e complessiva del settore della mobilità non di linea che tenga conto:

dell’esigenza di procedere quanto più possibile a un’equiparazione tra i servizi taxi e le altre forme di mobilità non di linea;
dell’ingresso nel settore di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno modificato radicalmente il paradigma di funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la legge quadro 21/1992;
dell’esigenza di introdurre misure a favore degli operatori soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti dell’apertura e dell’allargamento del settore.

Nelle more di tale processo di riforma, che comunque l’Autorità ritiene oramai improrogabile, si auspica, come intervento di breve periodo, la modifica – ovvero l’eliminazione – di quelle norme definitivamente introdotte nella legge n. 21/92 dall’art. 10-bis del decreto 135/18, convertito con la legge n. 12/19, idonee a mantenere o addirittura a rafforzare ingiustificate restrizioni concorrenziali nel settore della mobilità non di linea.
Nel concreto, l’AGCM chiede l’immediata modifica/eliminazione delle norme introdotte dall’art. 10 bis, che contribuiscono a restringere la concorrenza in danno degli NCC, in particolare di:

modificare il comma 1, dell’articolo 3, della legge 21/19 92 e il comma 4, primo periodo, dell’art. 11 nel senso di eliminare ogni limitazione alle modalità di prenotazione del servizio di NCC;
abrogare tutte le norme della legge 21/1992 che di fatto determinano restrizioni territoriali all’operatività delle imprese NCC e, dunque, il comma 3 dell’articolo 3 e il comma 4 dell’articolo 11, nonché l’articolo 5- bis e l’articolo 8, comma 3;
abrogare il comma 6 dell’articolo 10-bis del decreto 135/2018 che introduce una moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC sino alla realizzazione del registro nazionale.

Per consultare il Bollettino n. 42/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo dell’audizione del 16 gennaio 2019 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it