LEGGE EUROPEA 2018 – NOVITà IN MATERIA DI PAGAMENTI NEGLI APPALTI PUBBLICI – NON POTRANNO ESSERE SUPERATI I 30 GIORNI

LEGGE EUROPEA 2018 – NOVITà IN MATERIA DI PAGAMENTI NEGLI APPALTI PUBBLICI – NON POTRANNO ESSERE SUPERATI I 30 GIORNI

Una delle novità di maggior rilievo è quella concernente la tempistica di pagamento degli acconti del corrispettivo degli appalti pubblici.
Nonostante l’obbligo di saldare i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa comunitaria, l’Italia ha accumulato notevoli ritardi, che le sono costati anche dei richiami da parte di Bruxelles.
La Commissione Europea ritiene che il Codice Appalti italiano vìoli la Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.
Da diversi monitoraggi è emerso che, anche dopo il recepimento della Direttiva 2011/7/UE con il D.Lgs. n. 192/2012, la P.A. ha più volte sforato i tempi di pagamento, raggiungendo punte di 18 mesi di ritardo. L’articolo 5 sostituisce interamente l’art. 113-bis rubricato “Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti”) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti).
La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.
La direttiva 2011/7/UE, all’articolo 4, comma 3, lettera a), punto iv), prescrive che – ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione – il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono.
Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale – di fatto – consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine.
Nell’interpretazione della Commissione europea (esplicitata nel parere motivato ex art. 258 del TFUE), l’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 permette la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell’art. 113-bis all’art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002).
Il nuovo testo dell’art. 113-bis (rubricato “Termini di pagamento. Clausole penali”) si articola in 4 commi.
Il comma 1 attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni da ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto dovranno essere emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi.
Il comma 2 si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento (RUP), il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva – la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera.
Dunque, il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore entro 7 giorni dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Da questo momento decorreranno i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l’erogazione del pagamento.
Nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, ai sensi del quale – quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto – essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. Sicché, l’appaltatore può attendere un massimo di 67 giorni dopo aver consegnato la merce o il lavoro (30 giorni tra prestazione e sua verifica o collaudo; fino a un massimo di 7 giorni per l’emissione del certificato di pagamento; e 30 giorni per il pagamento), salve le eccezioni dovute alle peculiari caratteristiche del contratto (che possono far tardare il pagamento di ulteriori 30 giorni).
Il comma 4 disciplina le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con due requisiti:
c) uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo;

uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell’ammontare totale netto.

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Fonte: https://www.tuttocamere.it