LAVORATORI AUTONOMI CON SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE: PRONTO IL CODICE PER LA RESTITUZIONE

LAVORATORI AUTONOMI CON SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE: PRONTO IL CODICE PER LA RESTITUZIONE

Con la Risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”).
Si tratta, in particolare, del codice “4050”, denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.
Come disposto dal citato articolo 19 la sospensione riguardava i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020.
In base a quanto previsto dal “Decreto Agosto” il versamento delle ritenute può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it