LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO RIENTRA TRA LE SPESE SOSTENUTE PER LA SANTIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO?

LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO RIENTRA TRA LE SPESE SOSTENUTE PER LA SANTIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO?

Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto “Rilancio” a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.
In tema di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125) viene chiesto se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 125 del decreto rilancio.
In merito l’Agenzia Entrate ricorda innanzitutto che i chiarimenti interpretativi relativi all’ambito applicativo del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione sono stati forniti con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, e chiarisce che:

l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di “sanificazione”, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020;
le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” attraverso, ad esempio, la sostituzione dei “filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate”, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it