INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: NON CONFIGURABILE IL “SILENZIO-ASSENSO”

INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: NON CONFIGURABILE IL “SILENZIO-ASSENSO”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’8 maggio scorso ha fornito risposta all’interpello n. 3/2019, proposto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo, sui luoghi di lavoro, degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti, alla luce delle disposizioni della legge n. 241/1990 che prevedono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.
Più in particolare, è stato chiesto se il silenzio dell’organo amministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.
Il Ministero, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ha chiarito che non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it