INDENNIZZO PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITà COMMERCIALE: RIAPERTI I TERMINI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018

INDENNIZZO PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITà COMMERCIALE: RIAPERTI I TERMINI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la legge n. 128 del 2 novembre 2019, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.
All’articolo 11-ter, introdotto dalla legge di conversione, al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, viene riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste,anche ai soggetti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, in possesso dei seguenti requisiti:

più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

cessazione definitiva dell’attività commerciale;
riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;
cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.

L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 207/1996 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it