IMPRESA SOCIALE – CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO SU ASSETTI PROPRIETARI E CARICHE SOCIALI A SEGUITO DELLA DISCIPLINA DETTATA DAL D.LGS. N. 112/2017

IMPRESA SOCIALE – CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO SU ASSETTI PROPRIETARI E CARICHE SOCIALI A SEGUITO DELLA DISCIPLINA DETTATA DAL D.LGS. N. 112/2017

A seguito delle importanti modifiche apportate nella disciplina dell’impresa sociale dal decreto legislativo n. 112 del 2017, una associazione ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti in merito a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 di tale decreto, circa, rispettivamente, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi e la disciplina delle cariche sociali.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle seguenti tre questioni:

se un’Associazione possa ancora qualificarsi come impresa sociale avendo un unico socio nella forma di consorzio senza scopo di lucro, qualora sia composta per la maggioranza da soci con scopo di lucro e il cui consiglio di amministrazione sia espresso da rappresentanti dei soci profit;
se la carica di presidente di una impresa sociale possa essere assunta da un rappresentante di un soggetto profit;
se, da statuto, i poteri previsti per il presidente, possano essere assunti, in sua assenza, anche da un vicepresidente.

La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota del 3 maggio 2019, n. 4096, prima di rispondere ai suddetti quesiti, ha voluto richiamare quella che è la ratio sottesa alla normativa dell’impresa sociale.
E’ del tutto evidente – si legge nella nota ministeriale – che il legislatore, con il D.Lgs. n. 112 del 2017, non ha inteso disciplinare un nuovo modello di ente caratterizzato da una struttura organizzativa tipica, bensì delineare una qualificazione giuridica applicabile a forme giuridiche già esistenti e tipizzate, nel presupposto che tutte possano essere astrattamente idonee a produrre utilità sociale nel rispetto delle norme di legge poste a presidio della realizzazione delle attività volute dal legislatore.
Il legislatore consente pertanto l’adozione di un qualunque modello organizzativo che risulti conforme allo svolgimento in via stabile e principale di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformando l’autonomia privata mediante la previsione di alcuni requisiti e di talune limitazioni ai fini dell’assunzione della qualifica.
L’assenza dello scopo di lucro è espressamente prevista dall’art. 1 del D,Lgs. n. 112/2017 quale requisito essenziale ai fini della qualificazione di un ente quale impresa sociale; il lucro cui si fa riferimento è il lucro soggettivo e non quello oggettivo:
In merito agli assetti proprietari, l’articolo 4, D.Lgs. n. 112/2017, pone il divieto per gli enti con scopo di lucro di esercitare “attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.
Il fatto che il Legislatore abbia utilizzato espressioni volutamente ampie deve ritenersi finalizzato ad escludere a monte la possibilità che soggetti aventi natura e finalità incompatibili con quelle proprie dell’impresa sociale siano in grado, anche solo potenzialmente, di distogliere quest’ultima dal perseguimento delle proprie finalità originarie.
Pertanto, la presenza, all’interno degli assetti proprietari, formalmente attraverso la partecipazione a un consorzio senza scopo di lucro, di soggetti ” for profit” in misura consistente e anzi, maggioritaria, fa sì che l’impresa sociale si trovi di fatto sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell’impresa sociale stessa.
La presenza di un socio unico, ancorché di natura consortile, secondo il Ministero non appare quindi compatibile con la stessa natura giuridica di associazione come delineata dal legislatore nel codice civile. In merito alle cariche sociali, il Ministero precisa che l’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 112/2017, deve essere inteso nel senso che le cariche sociali differenti dalla presidenza dell’ente possono essere assunte anche da soggetti nominati da enti aventi scopo di lucro, purché non si configuri la possibilità che, attraverso di esse, sia violato il divieto previsto dall’articolo 4, comma 3. Difatti, la limitazione posta dall’articolo 7, comma 2, più che ad ottenere che a qualsiasi soggetto espressione di un ente for profit sia preclusa la possibilità di rivestire cariche sociali diverse dalla presidenza, è volta a prevenire lo sviamento dell’impresa sociale dalle finalità di legge.
Dunque, le cariche sociali diverse da quella di Presidente dell’impresa possono essere ricoperte anche da soggetti nominati da enti con scopo di lucro, purché questo non comporti lo sviamento dell’impresa sociale dalle finalità di legge.
Le stesse limitazioni valgono per la carica di vicepresidente, che può assumere i poteri del Presidente in caso di sua assenza, se lo prevede lo statuto.
Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 4096/2019 clicca qui.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it