IL FONDO PER REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

IL FONDO PER REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

Al fine di “garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro” l’Art. 44 del Decreto “Cura Italia” (Dl 17 marzo 2020, n. 18) ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza.
La misura è analizzata in dettaglio nel documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, recentemente pubblicato.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a condizione che abbiano adempiuto gli obblighi contributivi per l’anno 2019):

che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata “limitata dai provvedimenti restrittivi” adottati per fare fronte all’emergenza epidemiologica;
che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo compreso fra 35.000 e 50.000 euro che abbiano o “cessato”, o “ridotto”, o “sospeso” la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemio- logica e, a tal fine, valgono i seguenti parametri:

cessazione dell’attività: partita IVA chiusa fra il 23 febbraio e il 31 marzo;
riduzione o sospensione dell’attività: riduzione pari o superiore al 33% del reddito (determinato in base a ricavi-costi con applicazione del principio di cassa) del primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;

i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, privi per l’anno di imposta 2018 di un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro.

Il Fondo per il reddito di ultima istanza garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Il decreto 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro individua in 200 milioni di euro (su 300 complessivi stanziati dall’art. 44 del d.l. n. 18/2020) la quota parte del limite di spesa del Fondo, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, prevedendo l’erogazione di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo.