GARA PUBBLICA – I PARTECIPANTI NON POSSONO OPPORSI ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI – ORDINANZA DEL TAR DELLA BASILICATA

GARA PUBBLICA – I PARTECIPANTI NON POSSONO OPPORSI ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI – ORDINANZA DEL TAR DELLA BASILICATA

La partecipazione di una impresa ad una gara ad evidenza pubblica comporta la rinuncia dei partecipanti a formulare riserve o opposizioni all’accesso agli atti da parte dei soggetti interessati.
Lo stabilisce il TAR della Basilicata con l’ordinanza n. 727, del 2 ottobre 2019, su ricorso proposto da parte di una società partecipante ad una gara alla quale è stato rifiutato l’accesso alla “documentazione di gara”, ai “verbali di gara ed i relativi allegati” e alla documentazione ammnistrativa e l’offerta tecnica, presentate dalla società aggiudicataria.
Nell’ambito di tutti i procedimenti di evidenza pubblica – si legge nell’ordinanza – non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati, in quanto tali procedure risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti, i quali, partecipando alla selezione, deve ritenersi che abbiano implicitamente già acconsentito all’accesso dei loro elaborati, che, peraltro, una volta acquisiti nell’ambito del procedimento amministrativo, escono dalla sfera giuridica personale dei concorrenti, i quali perciò non assumono più la veste di controinteressati al diritto di accesso.
Inoltre, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici sono esclusi dal diritto di accesso “le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
Da tale norma, secondo il TAR, si desume agevolmente che deve essere senz’altro consentito l’accesso alla documentazione amministrativa ed all’offerta economica, mentre possono essere sottratte all’accesso esclusivamente le parti delle offerte tecniche, caratterizzate dal regime di segretezza di cui all’art. 98, D.Lgs. n. 30/2005, in quanto può nuocere al patrimonio aziendale soltanto la divulgazione e/o diffusione di “disegni e modelli” ex artt. 31-44, “invenzioni” ex artt. 45-81 o “modelli di utilità” ex artt. 82-97 D.Lgs. n. 30/2005 oppure di “segreti tecnici e/o commerciali” non “facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore” e che sono sottoposti “a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”, dalla cui conoscenza può derivare un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato di riferimento e/o può avvantaggiare ingiustificatamente i concorrenti in vista della partecipazione ad altre gare di oggetto analogo.
A seguito di quanto sopra il TAR per la Basilicata ha dato ordine al Dirigente dell’ente appaltante di consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia anche della documentazione ammnistrativa e dell’offerta tecnica, presentate dalla società aggiudicataria.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it