La mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga la Stazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale.
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva (il cui difetto non può, pertanto, che comportare l’automatica esclusione del concorrente), va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte, non avendo rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1141 del 19 febbraio 2019, ha affrontato il tema delle regolarità contributiva dell’impresa partecipante ad una gara pubblica conformandosi al proprio costante orientamento secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, perché l’impresa dev’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva con conseguente regolarizzazione postuma della posizione, che, al più, varrebbe a evitare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura già esperita.
Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Per scaricare il testo della sentenza n. 1141/2019 clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it