DATORI DI LAVORO CHE HANNO SOSPESO/RIDOTTO L’ATTIVITà LAVORATIVA PER COVID-19: PRECISAZIONI SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO

DATORI DI LAVORO CHE HANNO SOSPESO/RIDOTTO L’ATTIVITà LAVORATIVA PER COVID-19: PRECISAZIONI SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO

In data 9 settembre 2020 il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Blaterale per l’Artigianato (FSBA) ha deliberato che i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che, a partire dal 30 giugno 2020, hanno già esaurito le 18 settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all’art. 4 del Regolamento FSBA approvato il 30 aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati.
Il trattamento di assegno ordinario, viene precisato nella delibera n. 10 del 9 settembre, può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n° 104.
La richiesta di concessione del trattamento deve essere presentata entro il 30 ottobre 2020.

Fonte: http://www.fondofsba.it