CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL MODELLO F24

CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL MODELLO F24

Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi tramite il modello F24, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.

I primi 3 codici sono relativi al credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
“6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono stati quindi istituiti i seguenti codici tributo:

“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
“6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

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Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it