COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – SPETTA ALLE REGIONI DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – SPETTA ALLE REGIONI DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà

La normativa regionale può prevedere che i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento per l’esercizio del commercio in forma itinerante non trovino applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore. Tale normativa rientra, infatti, nella competenza residuale in materia di «commercio» spettante alle Regioni, «essendo del tutto naturale che, nell’ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento».
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), nella parte in cui ha aggiunto, alla fine del comma 3, dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche), il periodo «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».
La questione è stata messa al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, la quale ha approfondito la problematica con la sentenza n. 164/2019 del 4 luglio 2019.
Ad avviso del ricorrente, detta previsione violerebbe la normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in quanto realizzerebbe di fatto un’equiparazione tra l’esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l’esercente il commercio con posteggio.
Per effetto di tale disposizione, secondo il Governo, l’esercente il commercio su area pubblica in forma itinerante potrebbe dunque sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, nell’ipotesi, «tutt’altro che infrequente», che nessun altro operatore si presenti in loco.
Sotto questo profilo, la norma sarebbe quindi fortemente anticoncorrenziale laddove, esonerando l’esercente ambulante dai limiti spaziali e temporali naturalmente connessi all’esercizio del commercio in forma itinerante, pregiudicherebbe i commercianti in sede fissa, i quali, invece, per conseguire la stabilità data dalla disponibilità di un posteggio, debbono non solo possedere i requisiti richiesti dalla legge, ma anche assoggettarsi alla procedura selettiva per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio.
Al contempo, la disposizione censurata attenuerebbe le differenze tra le due forme di esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui diversità si incentrerebbe proprio sulla disponibilità o meno di un posteggio in concessione, sul carattere fisso o itinerante dell’attività, nonché sul tempo e sulle modalità di svolgimento della stessa.
In definitiva, secondo il ricorrente, la permanenza di un soggetto in possesso del titolo di tipo B su una porzione di area pubblica «oltre il tempo necessario per servire la clientela» consentita dalla norma impugnata, sia pure alla condizione che non si presenti un altro operatore, consentirebbe, nella sostanza, l’esercizio di attività commerciale di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio, come tale pure sanzionabile ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
Con la nuova normativa, i commercianti in forma itinerante – non più sottoposti a un regime autorizzatorio, ma unicamente a SCIA – finirebbero per essere indebitamente equiparati agli esercenti il commercio con posteggio, atteso che anche i primi potrebbero sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, qualora nessun altro operatore si presenti in loco.
La disposizione impugnata, quindi, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di cui al citato D.Lgs. n. 114 del 1998, che, all’art. 28, distingue due forme di esercizio di commercio su aree pubbliche proprio in base alla disponibilità o meno di un posteggio e quindi al carattere fisso o itinerante dell’attività, determinando così una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 164/2019, rileva che la normativa in vigore, prima della modifica impugnata, prevedeva che per l’esercizio del commercio in forma itinerante fossero consentite ai venditori ambulanti solo le soste per il tempo necessario a servire la clientela, per una durata comunque non superiore a un’ora, con obbligo di spostarsi, decorso detto tempo, di almeno 500 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata.
La disposizione censurata si aggiunge a tali previsioni temperandone la rigidità, dato che essa prevede che «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».
Secondo la Corte, la previsione regionale impugnata non determina la lamentata equiparazione tra le attività commerciali in sede fissa e quelle in forma itinerante e, dunque, non è caratterizzata dalla valenza anticoncorrenziale paventata dal ricorrente.
Fermi restando i limiti già previsti dalla legislazione regionale per l’esercizio del commercio in forma itinerante – sosta consentita per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiore a un’ora, obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso tale termine e divieto di riposizionamento nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata – la disposizione impugnata semplicemente consente che tali limiti non abbiano applicazione «laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».
La temuta equiparazione tra le due forme di esercizio commerciale non sussiste. Anche a seguito della disposizione impugnata, infatti, gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul “dove” e “quando” poter svolgere la propria attività, rimanendo invero sempre soggetti alla condizione del “se” e “quando” si presenterà un altro esercente nel luogo in cui essi operano. La garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l’attività rimane esclusivo appannaggio dell’esercente con posto fisso, il quale potrà sempre contare sulla titolarità e disponibilità dell’area a lui assegnata. Similmente, la clientela potrà contare sulla presenza del commerciante su una determinata area pubblica solo se questi esercita l’attività con posteggio assegnato.
Il legislatore regionale dunque non ha introdotto elementi anticoncorrenziali attraverso la clausola che rende più flessibili i vincoli dallo stesso imposti al commercio ambulante nella previgente disposizione, non ravvisandosi in essa indebite assimilazioni tra i differenti operatori economici, i quali continuano a esercitare l’attività in posizione diversa.
Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 164/2019 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it