CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE – CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO

CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE – CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO

A seguito di numerosi quesiti di enti e centri di servizio per il volontariato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Nota del 26 febbraio 2019, Prot. 0002106, ha chiarito la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione del contributo 5×1000.
Ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 2010, tutti gli enti beneficiari del contributo sono obbligati a redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di 5×1000 e la relazione illustrativa.
Solo per gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore a 20.000 euro grava l’ulteriore obbligo di trasmettere la documentazione all’Amministrazione finanziatrice (che ha a sua volta l’obbligo di pubblicare l’elenco dei beneficiari e i rendiconti trasmessi).
Il D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017, che ha riformato l’istituto del 5×1000, ha introdotto (all’art. 8) l’ulteriore obbligo per i beneficiari di pubblicare sul proprio sito (e trasmetterlo poi all’Amministrazione finanziatrice):
– gli importi percepiti;
– il rendiconto;
– la relazione illustrativa.
A Ciascuna amministrazione erogatrice spetta, inoltre, l’obbligo di pubblicare, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonchè il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall’acquisizione degli elementi informativi da parte dei beneficiari (art. 8, comma 4).
L’art. 4, D.Lgs. n. 111/2017 devolve la definizione delle modalità e dei termini per il riparto del 5×1000, nonché le modalità per formazione, aggiornamento e pubblicazione dell’elenco degli enti iscritti, ad un D.P.C.M. che, a tutt’oggi, non risulta ancora emanato.
Pertanto, in assenza del D.P.C.M. attuativo del D.Lgs. n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del 5×1000 continuano ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12-bis, D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.
Per saperne di più e per scaricare il testo della Nota del Ministero del Lavoro clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 111/2017 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.P.C.M. 24 aprile 2010 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it