BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE

BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE

Le disposizioni dettate ai commi dal 706 al 717, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) prevedono l’istituzione di un nuovo incentivo definito “Bonus occupazionale per giovani eccellenze”.
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata (comma 706)
Il beneficio, in dettaglio, è previsto a favore dei datori di lavoro privati che effettuano – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 – assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute (comma 707).
Si tratta di un duplice requisito temporale: il primo relativo al periodo in cui l’assunzione deve essere effettuata (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019); il secondo che riguarda quello relativo al conseguimento del titolo richiesto (dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019).
A tali condizioni si aggiunge anche quello anagrafico: il titolo di studio deve essere stato conseguito prima del compimento dei 30 anni per i laureati magistrali, 34 anni in caso di possesso del dottorato di ricerca.
Lo sgravio spetta per i contratti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale. In questa ipotesi, il massimale annuo di 8 mila euro deve essere proporzionalmente ridotto (comma 708).
L’agevolazione si applica anche agli accordi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della trasformazione (comma 709).
Si potrebbe portare come esempio il caso di un giovane che, non ancora in possesso del titolo di studio richiesto al momento dell’assunzione, lo venisse a conseguire successivamente entro il 31 luglio 2019. In questo caso la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato consentirà di fruire dell’agevolazione.
L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere alle assunzioni o trasformazioni agevolate (comma 710).
E’ altresì prevista un’ipotesi di decadenza qualora il datore di lavoro proceda al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus occupazionale giovani eccellenze o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la predetta agevolazione.
L’ipotesi di decadenza opera qualora il licenziamento venga effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione agevolata e determina la revoca dell’agevolazione nonché il recupero dello sgravio già fruito precedentemente (comma 711).
Qualora il giovane venga assunto con le agevolazioni ma lo sgravio non sia stato fruito interamente, una eventuale assunzione da parte di un successivo datore di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 potrà consentire la fruizione per il periodo residuo utile (comma 712).
Sostanzialmente, le diverse assunzioni agevolate non potranno superare i 12 mesi complessivi di sgravio per ogni lavoratore destinatario dell’incentivo.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, previsti dalla disciplina nazionale e regionale (comma 713) ed è fruibile nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis” (comma 716).
La fruizione dello sgravio è subordinata alla pubblicazione di una apposita circolare INPS nella quale saranno stabilite le modalità di fruizione dell’esonero (comma 714).
Occorre tenere conto che le risorse per il finanziamento dell’incentivo sono poste a carico – nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020 – del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l’occupazione».
A tal fine, è previsto che l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) dovrà provvedere a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse al fine di determinare la data di effettivo avvio delle agevolazioni.
E’ peraltro previsto che le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, possono integrare le risorse per il finanziamento dell’incentivo, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate (comma 717).
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Fonte: https://www.tuttocamere.it