ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI: DAL 1 LUGLIO LA PROCEDURA TELEMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI: DAL 1 LUGLIO LA PROCEDURA TELEMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con il Messaggio n 2371 del 22 giugno 2021 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all’attuazione dell’Assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal decreto-legge n. 79/2021 con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, in una fase straordinaria di necessità e urgenza, con una misura immediata e temporanea.

L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso dei requisiti indicati nel messaggio.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal 1° luglio 2021, spiega l’Istituto, sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Fonte: https://www.inps.it