AGEVOLAZIONI PER LA RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITà COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI NEI TERRITORI DI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20MILA ABITANTI

AGEVOLAZIONI PER LA RIAPERTURA E L’AMPLIAMENTO DI ATTIVITà COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI NEI TERRITORI DI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20MILA ABITANTI

A partire dal 1° gennaio del 2020, prevista la concessione di agevolazioni per incoraggiare la riapertura o l’ampliamento di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, che possano contribuire a rivitalizzare i tessuti economici locali dei piccoli Comuni.
Le risorse disponibili, nell’ambito di un Fondo istituito presso il Ministero dell’Interno, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
A gestirle saranno direttamente i Comuni, tra i quali il Viminale ripartirà il budget annuale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli esercizi commerciali interessati sono quelli situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
E’ quanto previsto dall’articolo 30-ter, introdotto dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”).
Le agevolazioni sono destinate ai soggetti che esercitano attività nei seguenti settori:
– artigianato,
– turismo,
– fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale,
– fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero,
– commercio al dettaglio, limitatamente:

agli esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998) e
alle medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 114/1998),

– gli esercizi esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande.
Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo:
– l’attività di compro oro, di cui al D.Lgs. n. 92/2017, nonchè
– le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
– i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
– le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile (comma 4).
I contributi sono concessi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi e sono rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo (comma 5)
A valere sulle risorse ricevute annualmente con decreto del Ministero dell’interno, i Comuni istituiranno nell’ambito del proprio bilancio un fondo per la concessione dei contributi, che poi erogheranno alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio.
A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio (comma 1). Possono, pertanto, beneficiare dei contributi in questione i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori indicati sopra che procedono all’ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
Il regime di aiuto sarà operativo a partire dal prossimo anno. I soggetti interessati alle agevolazioni potranno presentare domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno direttamente al Comune nel quale è situato l’esercizio. In allegato alla domanda dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà all’erogazione seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.
Il responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi stabilirà l’importo dell’aiuto in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
I contributi saranno erogati nell’ambito del regime de minimis e non potranno essere cumulati con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 58/2019 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it