1) E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Tra le novità introdotte ricordiamo le semplificazioni degli obblighi informativi a carico delle Start-up innovative e Incubatori certificati e delle PMI innovative, introdotte dall’art. 3, commi 1-sexies e 1-septies.
1a) In particolare, il comma 1-sexies dell’articolo 3, apportando modifiche all’art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto le seguenti novità:
– con l’abrogazione del comma 14 viene eliminato l’obbligo, per la Start-up innovativa e l’incubatore certificato, di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell’iscrizione nella medesima sezione speciale (indicate, rispettivamente, nei commi 12 e 13).
– con la sostituzione del successivo comma 15, viene consentito al rappresentante legale della Start-up innovativa o dell’incubatore certificato di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi non solo entro 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto dalle norme vigenti), ma anche entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (ai sensi del comma secondo dell’art. 2364 c.c.);
– con l’inserimento del comma 17-bis viene consentito alle Start-up innovative e agli Incubatori certificati di inserire le informazioni necessarie nella apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it, in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse.
1b) Il comma 1-septies dello stesso articolo 3, novellando l’art. 4 del D.L. 3/2015, convertito dalla L. 33/2015, relativo alle PMI innovative, ha dettato disposizioni simmetriche a quelle introdotte dal precedente comma 1-sexies per le Start-up innovative, volte nel complesso a snellire gli adempimenti a carico di dette categorie di imprese. In particolare, con le modifiche in esame:
– novellando il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, si consente al rappresentante legale delle PMI innovative di attestare, con dichiarazione depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto), così come entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (come previsto dal comma secondo dell’art. 2364 c.c.);
– con l’inserimento del comma 6-bis all’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, si consente alla PMI innovativa di inserire le informazioni necessarie nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse informazioni ai sensi del comma 2.
In sostanza, sono abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 e pertanto gli adempimenti informativi previsti per le Startup innovative, passano da tre a uno.
A partire dal 2019, alle Startup innovative è richiesto di aggiornare o confermare almeno una volta all’anno in corrispondenza dell’adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese.
2) In merito a queste nuove disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con la quale fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria.
Il Ministero mette in evidenza quanto previsto dalla nuova normativa, dove, in particolare:
risultano abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, già previste dal comma 14 dell’articolo 25 del DL 179/2012;
viene risolta la questione relativa al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le Startup) e 5 (per gli Incubatori) dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, nonché dall’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015 (per le PMI innovative) – peraltro già affrontata dal Ministero nella Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017 – ribadendo che, nel caso di società che ai sensi dell’articolo 2364 del Codice civile, prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le Startup ed Incubatori) e 6 (per le PMI) è portato a sette mesi. Ciò evidentemente per ragioni di equità sostanziale e di coerenza col dettato normativo relativo alle società che convocano (ordinariamente) l’assemblea di approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
viene consentito l’inserimento delle informazioni previste dai commi 12 e 13 (che consentono l’iscrizione della società in sezione speciale), e il loro aggiornamento, direttamente nella piattaforma startup.registroimprese.it .
Questo nuovo adempimento – sottolinea il Ministero – appare non solo una semplificazione amministrativa (si riduce sicuramente un adempimento semestrale e, ove non vi siano mutazioni, si chiede solo di confermare lo stato risultante dall’iscrizione delle notizie precedentemente comunicate), ma soprattutto consente una pubblicità effettiva erga omnes che travalica l’efficacia della pubblicità legale tipica dell’iscrizione o degli annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative.
Per questo il Ministero sottolinea l’importanza che le imprese iscritte si adoperino ad aggiornare le notizie indicate “almeno una volta l’anno”, come prevede la nuova norma.
La mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, e quindi la perdita dello status speciale di Startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l’ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi.
Alla presente circolare è allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa Startup innovativa, aggiornato con le dichiarazioni sull’ultima pagina dello stesso.
Il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del medesimo – ricorda il Ministero – rappresenta la condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25.
Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, la Startup dovrà predisporre l’adempimento per il Registro delle Imprese. L’aggiornamento o conferma delle informazioni va effettuato con il modello S2, in cui si deve indicare, nel riquadro.”32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova circolare, clicca qui.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it