START-UP INNOVATIVA – SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

START-UP INNOVATIVA – SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

L’avvio della fase liquidatoria comporta – di regola – l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa, incompatibile con lo stato di Start-up. Tuttavia, tale regola prevede delle eccezioni. Infatti, se la previsione di continuità aziendale è indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3, è possibile la permanenza nella sezione speciale.
Lo sostiene il Ministero dello sviluppo economico nella nota del 27 maggio 2019, Prot, 133793, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio dopo aver ricevuto un atto notarile di messa in scioglimento e contestuale liquidazione di una SRL iscritta alla sezione speciale delle Start-up innovative. Nel caso specifico la Start-up svolge tre attività distinte, di cui solo una prettamente di ricerca.
Ricorda il Ministero che la Start-up per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva.
Di regola allo scioglimento di una società, consegue l’avvio della fase liquidatoria che comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa.
Con riferimento a quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione la società Start-up, potrebbe a soli fini liquidatori continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la liquidazione della società” a norma del primo comma dell’art. 2489 del Codice civile.
Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di Start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.
Tuttavia tale regola, prevede delle eccezioni. È infatti pacificamente ammesso che – eccezionalmente – possa procedersi con la fase di going concern, ovvero l’obbligo di valutazione del presupposto della continuità aziendale, come delineata nell’OIC 5 e poi 11, che prevede la continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della società.
Il presupposto del going concern è verificato quando l’impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile, e quindi non esiste intenzione o necessità di liquidare l’entità o interromperne l’attività.
Gli amministratori devono predisporre il bilancio in tale ottica: qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuità aziendale ciò va indicato nella informativa di bilancio.
L’art. 2428 C.C. dispone, al comma 1, che la relazione della gestione deve contenere “descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. Qualora esistano eventi o circostanze che singolarmente o nel loro complesso costituiscano incertezze e dubbi significativi, pur in presenza di accertata continuità aziendale, gli amministratori devono predisporre un’adeguata informativa in bilancio. Un’incertezza significativa esiste quando la portata dell’effetto potenziale e la probabilità di effettiva realizzazione dell’evento o circostanza è tale che a giudizio del revisore si rende necessario una specifica informativa in bilancio per renderlo vero e corretto.
Nel caso specifico, esaminato dal Ministero, per garantire la permanenza in sezione speciale, è necessario che la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3. Ove tutto ciò manchi – conclude il Ministero – si deve procedere alla cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle Start-up.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it