L’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio i passaggi da seguire per i contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio”, contenuto nella legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti).
I passaggi previsti dalla legge sono i seguenti:
1. In caso di accoglimento del “Saldo e stralcio” l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 31 ottobre 2019, una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
35% con scadenza il 30 novembre 2019;
20% con scadenza il 31 marzo 2020;
15% con scadenza il 31 luglio 2020;
15% con scadenza il 31 marzo 2021;
il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
2. In caso invece di mancato accoglimento della possibilità di aderire al provvedimento di “saldo e stralcio” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 31 ottobre 2019, una comunicazione tramite la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo inoltre l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento, che sono così stabilite:
– in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019
oppure:
– in 17 rate distribuite in 5 anni, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
– in 9 rate distribuite in 3 anni, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
Il pagamento della prima rata, precisano le Entrate, deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it