PROFESSIONISTA IN REGIME FORFETTARIO: NO AL RECUPERO DELLA RITENUTA SUI COMPENSI APPLICATA DAL CLIENTE CON SEDE A SAN MARINO

PROFESSIONISTA IN REGIME FORFETTARIO: NO AL RECUPERO DELLA RITENUTA SUI COMPENSI APPLICATA DAL CLIENTE CON SEDE A SAN MARINO

Con la Risoluzione n. 36/E del 15 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un professionista in regime forfettario che ha emesso fattura ad una società sua cliente con sede nella Repubblica di San Marino, e che chiede di sapere come recuperare, nella propria dichiarazione dei redditi, la ritenuta di acconto del 20% applicata da quest’ultima al momento del pagamento della fattura (sulla base dell’art. 14 Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino) o come scomputarla dall’imposta prevista per il regime forfetario.
Il compenso di un libero professionista residente in regime forfetario, hanno ricordato le Entrate, risulta assoggettato ad una imposta sostitutiva del 15%, che è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il professionista, dunque, non può fruire, per la ritenuta subita sui compensi corrisposti dal committente sammarinese, del credito per le imposte assolte all’estero, di cui all’articolo 165 del TUIR.
Nel documento pubblicato l’Agenzia delle Entrate, ha inoltre chiarito che, ai sensi del citato articolo 14 della Convenzione, la Repubblica di San Marino può esercitare la propria potestà impositiva sui compensi professionali con le modalità previste dalla propria normativa interna. Pertanto, le prestazioni di servizi rese da un libero professionista italiano nella Repubblica di San Marino sono assoggettate, da parte del committente sammarinese, ad una imposta pari al 20%.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it