PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE: ESONERO DALL’OBBLIGO DI FE ANCHE PER I SOGGETTI NON TENUTI ALL’INVIO DEI DATI AL STS

PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE: ESONERO DALL’OBBLIGO DI FE ANCHE PER I SOGGETTI NON TENUTI ALL’INVIO DEI DATI AL STS

I soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (come ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) non devono emettere, per l’anno 2019, le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.
Questi soggetti devono quindi continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, infatti, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella FAQ del 26 febbraio 2019 pubblicata sul proprio sito internet.

Fonte: https://www.tuttocamere.it