PER OPERATORI NEL REGIME DI VANTAGGIO, FORFETTARIO O OPERATORI IDENTIFICATI NESSUN OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

PER OPERATORI NEL REGIME DI VANTAGGIO, FORFETTARIO O OPERATORI IDENTIFICATI NESSUN OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’Agenzia delle Entrate, in una delle FAQ sulla Fatturazione elettronica pubblicate in data 27 novembre 2018, ha precisato che gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
Le Entrate, sempre nella stessa risposta, hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it