PER NON PERDERE IL BENEFICIO “PRIMA CASA” IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DEVE ESSERE “EFFETTIVO”

PER NON PERDERE IL BENEFICIO “PRIMA CASA” IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA DEVE ESSERE “EFFETTIVO”

La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con la Sentenza n. 28061 del 31 ottobre 2019 si è espressa in tema di agevolazioni “prima casa” ed, in particolare, ha affrontato il tema della rilevanza o meno della mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione ai fini di evitare la decadenza dal termine di 18 mesi previsto dalla legge per il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile.

La Suprema Corte, dopo attenta analisi, ha chiarito che il contribuente che effettua l’acquisto di una abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima casa” deve trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro e non oltre i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, pena la perdita del diritto al beneficio fiscale.
Questo anche nell’ipotesi che il mancato trasferimento della residenza sia dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

La giurisprudenza in proposito, afferma ancora la Corte, “è costante nell’affermare che nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con ie risultanze dello stato civile”.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it