PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI, A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2019, SERVE NUOVAMENTE LA LICENZA FISCALE RILASCIATA DALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI?

PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI, A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2019, SERVE NUOVAMENTE LA LICENZA FISCALE RILASCIATA DALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI?

Pochi lo sanno, ma ripercorriamo le tappe richiamando la normativa in vigore.
1) DAL 29 AGOSTO 2017 AL 29 GIUGNO 2019
In materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l’art. 29, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995 è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione.
Chiarimenti sull’applicazione di tale disposizione sono giunti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 9 ottobre 2017, Prot. RU113015 (il cui testo è stato anche diffuso dal Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione n. 493365 del 6 novembre 2017).
I soggetti economici coinvolti, oltre che fruire della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, ora sono anche esonerati dal rilascio della licenza da parte dell’Ufficio delle dogane (pur permanendo integri i poteri di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del citato D.Lgs. n.504/1995).
Ma chi sono i soggetti coinvolti da tale disposizione?
La vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende tutte quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.
Esemplificando, non sono più soggetti alla denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 1995:

gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero quelli annessi, ad esempio ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi simili;
la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

L’Agenzia delle Dogane, per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, aveva precisato che doveva ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
L’obbligo di denuncia all’Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all’ingrosso o che gestiscono i depositi a scopo di vendita,
2) DAL 30 GIUGNO 2019
Ora, dopo neanche due anni, con l’articolo 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto crescita”), viene di fatto disposta l’abrogazione della precedente disposizione, cosicché i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della L. n. 58/2019).
Tuttavia, la recente modifica sembra sia sfuggita all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dato che, dietro nostra segnalazione di pochi giorni fa, la stessa Agenzia, solo in data 17 agosto 2019 (peraltro omettendo di indicare la data di aggiornamento) ha provveduto a ripristinare il modello di “Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)”, senza tuttavia emanare alcuna indicazione operativa in merito.
Da notare, inoltre, che viene ripristinato il precedente modello senza peraltro fare alcun cenno alla modifica apportata dall’art. 13-bis della L. n. 58/2019, che – a decorrere dal 30 giugno 2019 – ha modificato il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995, reintroducendo la licenza in questione.
Nessuna indicazione viene inoltre fornita in merito alla possibilità dell’invio dello stesso per via telematica o per posta elettronica certificata.
Non stiamo a discutere dell’opportunità o meno di aver nuovamente introdotto l’obbligo della licenza per la vendita di alcolici, tolto meno di due anni fa, ma ci piacerebbe sapere – visto che la norma è in vigore da quasi due mesi – come si comporteranno gli organi di vigilanza e di controllo che, in caso di una normale verifica nei confronti del titolare di uno degli esercizi coinvolti, riscontrassero non solo il mancato possesso della prescritta licenza per la vendita di prodotti alcolici, ma che nel frattempo non si è neanche provveduto all’inoltro della eventuale richiesta di rilascio della stessa.
Del resto a tutt’oggi non ci risulta che alcuna autorità pubblica abbia provveduto a diramare indicazioni in merito.
Per accedere alla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e scaricare il modulo clicca qui.
Per scaricare il testo della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. RU113015/2017 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it