PENSIONATI CHE DALL’ESTERO TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN UN COMUNE DEL SUD ITALIA: LE REGOLE PER IL REGIME FISCALE DI FAVORE NEL PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE

PENSIONATI CHE DALL’ESTERO TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN UN COMUNE DEL SUD ITALIA: LE REGOLE PER IL REGIME FISCALE DI FAVORE NEL PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE

L’articolo 1, comma 273, della Legge di bilancio 2019 ha inserito nel TUIR una disposizione con o scopo di incentivare gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, prevedendo un regime fiscale opzionale per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei Comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Con il Provvedimento del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva.
Nel documento viene inoltre indicata la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it