L’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 8/2019, ha chiarito che i contribuenti che emettono fatture per le operazioni “tax free shopping” (articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972), e che trasmettono i dati al sistema OTELLO, sono esonerati dalla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”).
Questo nell’ottica del principio dell’unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0), che risulta sufficiente per soddisfare qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Questo principio, precisano ancora le Entrate, vale anche per lo “spesometro” (abrogato dal 1° gennaio 2019, ma in essere per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate in precedenza).
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it