LEGGE EUROPEA 2018 – NOVITà IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI. NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI “LEGALMENTE STABILITO”

LEGGE EUROPEA 2018 – NOVITà IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI. NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI “LEGALMENTE STABILITO”

L’articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.
La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell’Unione europea “legalmente stabilito”, posta dalla summenzionata disciplina di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n-septies), del citato D.Lgs. n. 206/2007, introdotta dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento della qualifiche professionali.
Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione.
Il riferimento alla residenza – osserva la relazione illustrativa governativa – non è previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.
Con alcune modifiche al D.Lgs. n. 206/2007, viene introdotta una nuova definizione del concetto di “legalmente stabilito”. In particolare, all’articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) viene sostituita dalla seguente: «n-septies) “legalmente stabilito”: un cittadino dell’Unione europea e’ legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. E’ possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente».
Dunque, un cittadino dell’Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. La possibilità di essere legalmente stabilito riguarda sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente.
La successiva lettera b) modifica le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale.
La successive lettere c) e d) riguardano il rilascio della tessera professionale europea.
La lettera c) concerne, in particolare, un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare).
In base alla norma interna vigente, l’autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto.
La novella – come richiesto dalla Commissione europea nell’àmbito della citata procedura d’infrazione 2018/2175, sulla base dell’articolo 4-terdella direttiva 2005/36/CE2 – riformula quest’ultimo profilo, prevedendo che l’autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it