IMPRESE SOCIALI – ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ENTRO IL 20 GENNAIO 2019

IMPRESE SOCIALI – ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ENTRO IL 20 GENNAIO 2019

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018, il Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Il decreto, emanato in attuazione della legge di riforma del Terzo settore dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
L’articolo 6, lett. a), del D.Lgs. n. 95/2018, con una modifica al comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017, ha disposto un ampliamento, da 12 a 18 mesi, del termine entro il quale le imprese sociali già costituite dovranno adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto, il termine per l’adeguamento – originariamente fissato al 20 luglio 2018 – viene di fatto posticipato al 20 gennaio 2019 (art. 6).
Lo stesso comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017, come integrato dall’art. 6, lett. b) del D.Lgs. n. 95/2018, prevede, peraltro, una semplificazione per procedere agli adeguamenti, in deroga alle regole dettate per le modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti: le imprese sociali già esistenti, potranno, infatti, modificare i propri statuti “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”, anziché dell’assemblea straordinaria, «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».
Per le imprese sociali che siano tenute a conformare le proprie regole organizzative alle nuove disposizioni inderogabili ovvero ad adottare clausole volte a derogare a nuove disposizioni di carattere suppletivo, pur essendo previste delle maggioranze “semplificate” volte ad agevolare gli adeguamenti (necessari o facoltativi), sarà comunque richiesto l’intervento del notaio per il controllo sulla legittimità delle modifiche, stante anche la previsione dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 112/2017, che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell’impresa sociale.
Gli statuti aggiornati dovranno essere successivamente depositati per l’iscrizione presso il competente Registro delle imprese, seguendo le modalità dettate dal decreto interministeriale del 16 marzo 2018.
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Fonte: https://www.tuttocamere.it