L’Agenzia delle Entrate informa che è disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Il servizio, in particolare, permette di visualizzare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.
Permette, inoltre, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.
Il pagamento può essere effettuato:
– tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
– con versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici utilizzando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42 del 9 aprile:
“2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
“2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
L’Agenzia Entrate ricorda che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, in quanto il giorno 20 aprile è sabato e i giorni successivi sono festivi.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it