Quando l’amministrazione si rivolge solo al professionista che ha registrato l’atto, è lui l’unico legittimato a contestare la maggiore pretesa e aspirare alla restituzione di quanto versato in più.
Se un notaio paga un avviso di liquidazione emesso dall’ufficio in relazione a un atto da lui registrato con modalità telematiche, le parti non sono legittimate a chiedere il rimborso delle somme versate dal notaio stesso. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2165 del 30 gennaio 2020.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rimborso-spetta-chi-ha-pagato-esplicita-richiesta-del-fisco