ESENZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO SE L’IMMOBILE è DIMORA ABITUALE SIA DEL CONTRIBUENTE CHE DEI FAMILIARI

ESENZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO SE L’IMMOBILE è DIMORA ABITUALE SIA DEL CONTRIBUENTE CHE DEI FAMILIARI

Le fatture commerciali delle utenze di acqua e luce non sono sufficienti a dimostrare che l’immobile sia “abitazione principale”.
A queste conclusioni è giusta la Commissione Tributaria Regionale per il Molise, con la sentenza del 16 aprile 2019 n. 308/1, tramite la quale ha respinto l’appello di un contribuente e confermato l’esclusione dall’esenzione, alla luce anche delle precisazioni fornite dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15444/2017, con la quale è stato affermato che, ai fini dell’esenzione ICI per l’abitazione principale, è necessario che l’immobile costituisca la dimora abituale sia del contribuente che dei suoi familiari.

Fonte: https://www.giustiziatributaria.gov.it