ENTI DEL TERZO SETTORE – ADOTTATE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

ENTI DEL TERZO SETTORE – ADOTTATE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019, recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
Le disposizioni del decreto – adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell’art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
Dal medesimo esercizio cesserà l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:

gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017);
i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 117/2017);
le imprese sociali (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;
i gruppi di imprese sociali (con l’obbligo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

Solo i documenti conformi alle presenti linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida.
Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito devono provvedere:

al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese,
alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

Il termine per l’effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato è il seguente:
– per gli enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);
– per le imprese sociali: in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell’art. 1, comma 5, di quest’ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.
Per ragioni di semplificazione procedimentali, le imprese sociali che – costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, sono tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno – potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it