ENTI DEL SISTEMA CAMERALE – PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DI NOMINA MINISTERIALE

ENTI DEL SISTEMA CAMERALE – PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DI NOMINA MINISTERIALE

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sul proprio sito Internet istituzionale, la direttiva direttoriale del 25 febbraio 2019, che definisce il procedimento per l’individuazione dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, richiamando la precedente Direttiva del 14 febbraio 2017, con la quale sono state fissate le nuove procedure di iscrizione all’elenco per l’accesso all’incarico di revisore dei conti degli enti del sistema camerale.
Con la direttiva del 14 febbraio 2017 – operativa dal 6 luglio 2017 – ai fini del conferimento degli incarichi di revisore dei conti, venne infatti istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Elenco del personale e delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.
Tali requisiti sono stati successivamente individuati con due circolari dello stesso Ministero: la n. 279375 del 6 luglio 2017, poi integrata con la circolare n. 312482 del 24 luglio 2017.
Con le due circolari sono stati inoltre predisposti i modelli di dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e inconferibilità relativo all’incarico in argomento.
Nella direttiva del 25 febbraio 2019, dopo aver richiamato i contenuti degli articoli 3 e 4 della citata direttiva del 14 luglio 2017, nei quali sono stati fissati i criteri necessari all’individuazione del personale per il conferimento dell’incarico di revisore dei conti e per la designazione delle professionalità esterne alla Pubblica amministrazione, il Ministero – al fine di assicurare massima trasparenza all’iter di nomina dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale – definisce il procedimento e i criteri di orientamento cui attenersi ai fini delle designazioni e/o nomine di competenza ministeriale. In particolare stabilisce che:
– l’individuazione del rappresentante, sia effettivo che supplente, deve essere effettuato con estrazione a sorte tra un gruppo di dieci professionalità individuate da un comitato appositamente istituito;
– i cluster di personale è scelto tra quello iscritto all’elenco tenuto dal Ministero stesso;
– in mancanza di professionalità interne si può ricorrere alle professionalità esterne tenendo conto dell’esperienza professionale acquisita in incarichi di revisione degli enti del sistema camerale e/o dell’anzianità di iscrizione al RUC;
– i cluster di riferimento devono essere trasmessi al comitato almeno un mese prima della scadenza degli incarichi;
– le designazioni e/o nomine non possono comportare l’assegnazione complessiva e contemporanea di più di tre incarichi;
– al fine di assicurare la rotazione degli incarichi il rappresentante effettivo del Ministero non può vedersi rinnovato l’incarico presso il medesimo ente se l’incarico si è concluso da meno di due anni; – il rappresentante effettivo e supplente del Ministero è scelto per estrazione a sorte in seduta pubblica; – successivamente alla conferma della disponibilità si procede alla formalizzazione dello schema di provvedimento di nomina;
– in ipotesi di mancata conferma della disponibilità ad accettare l’incarico, bisognerà procedere con l’individuazione di un nuovo soggetto all’interno del cluster di riferimento.
Il Ministero chiarisce che le dimissioni o la mancata accettazione della nomina, presentate senza giustificato motivo, comportano l’esclusione dal cluster di riferimento per le due sessioni di estrazione a sorte successive.
Per scaricare il testo della direttiva 25 febbraio 2019 clicca qui.
Per scaricare il testo della direttiva 14 febbraio 2017, delle due circolari e dei relativi allegati clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it