La ratio del sistema penale tributario non esclude l’ipotesi di “complicità” tra chi le produce e il contribuente che le riceve: la condotta del primo è naturalmente connessa all’operato dell’altro.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 41124, dello scorso 8 ottobre, ha ribadito che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’articolo 110 del codice penale, con l’emittente, per il reato previsto dall’articolo 8 del Dlgs n. 74/2000, in quanto non è applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall’articolo 9 dello stesso decreto legislativo.
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